Art. 23.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto e che dimostrano di aver lavorato regolarmente in Italia possono richiedere lo specifico permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro istituito ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge.